POSSO UTILIZZARE ANCORA I TERMINI “SOSTENIBILE”, “GREEN”, “NATURALE” PER FARE PUBBLICITA’ ALLA MIA AZIENDA?

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Il decreto greenwashing, sulle pratiche commerciali scorrette e i diritti dei consumatori, è entrato in vigore lo scorso 27 settembre ma sono già parecchi i dubbi interpretativi. Tante aziende ci stanno contattando in questi giorni per sapere se quello che è pubblicato sui loro siti rischia di farli incorrere nelle pesanti sanzioni del decreto greenwashing. Vediamo insieme come si è espresso il Ministero.

Sono state pubblicate le FAQ del Ministero sul decreto greenwashing. In particolare è emersa la preoccupazione delle aziende sull’utilizzo di termini ormai di uso comune, e su questo il Ministero ha cercato di fare chiarezza.

Alla domanda se la presenza di termini evocativi come verde, natura, green  nel nome di un marchio o nel marketing di un’azienda, costituisca un’asserzione ambientale generica vietata dal 27 settembre  dall’art. 23 comma 1 lett. D-bis del codice del consumo, il Ministero ha risposto che:

La  valutazione andrà fatta caso per caso, tenendo conto del contesto commerciale complessivo, dell’imballaggio, del marketing, dell’intero modo di presentare il prodotto o marchio. Di per sé, quindi, il nome di un’azienda o di un prodotto che contenga termini quali “verde”, “natura”, “sostenibile”, non determina automaticamente una pubblicità ingannevole, ma se, considerato il contesto, il marketing, l’imballaggio e la comunicazione, emerga che in un consumatore medio questo utilizzo possa suscitare un’associazione ambientale, in tal caso, l’operatore commerciale può incorrere nella violazione del decreto (con multe che vanno dai 5mila euro ai 10MLN.  Per evitare di commettere l’illecito, deve specificare e dimostrare in cosa consista effettivamente consista il vantaggio ambientale.

Avv. Mariagrazia Chianura

Avv. Mariagrazia Chianura

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Avv. Mariagrazia Chianura

Avvocato Specializzato in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.