E’ stato pubblicato il decreto legislativo n. 177/2026: incide sul Testo Unico Ambientale e riguarda direttamente gli enti pubblici come i comuni, ma anche tecnici progettisti e imprese.
Il decreto interviene su fondi per eventi climatici, comprese le crisi del ciclo dei rifiuti, su terre e rocce da scavo, semplificando alcune procedure, su economia circolare e bonifiche. In particolare:
- 11 MLN di euro annui a partire dal 2027 destinati a finanziare i comuni per la gestione di eventi imprevedibili legati ad ambiente e clima, come le crisi nel ciclo dei rifiuti, il deterioramento ecologico e gli effetti del cambiamento climatico. Le modalità di accesso saranno rese note con il decreto attuativo che dovrà essere adottato entro 90 giorni. E’ bene sottolineare che in caso di intervento concesso ma senza alcun atto vincolante da parte del comune entro 180 giorni, farà scattare la revoca del contributo concesso.
- Per le Terre e Rocce da scavo con codici EER 17.05.04 e 17.05.03* sono stati aumentati i limiti quantitativi del deposito temporaneo fino a 4.000 m3, di cui massimo 800 di rifiuti pericolosi; per i cantieri fino a 20 m3 è possibile il riutilizzo senza caratterizzazione, purché il quantitativo sia già indicato nel progetto e il riutilizzo sia effettivo e documentato nel sito di produzione. Questa esenzione non si applica a terre e rocce da scavo contenenti contaminanti o provenienti da siti di bonifica.
- Bonifiche: l’ordinanza provinciale deve essere emessa entro 150 giorni, in caso di inerzia la Regione assegna un ulteriore termine di 30 giorni, scaduto il quale, provvede la Regione con propria ordinanza.
- Economica circolare: i produttori di bottiglie in PET dovranno comunicare annualmente al CONAI la provenienza della plastica riciclata utilizzata e i quantitativi immessi sul mercato, al fine di quantificare e monitorare l’utilizzo di plastica riciclata nella produzione di imballaggi.
Avv. Mariagrazia Chianura
