LE NUOVE VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO CHE BLOCCANO I BENEFICI FISCALI E CONTRIBUTIVI: QUALI AZIENDE RISCHIANO DI PIU’?

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Il D.M. 78/2026 ha ridefinito l’ambito dei reati e delle violazioni di legge che determinano l’impossibilità di accedere ai benefici fiscali e contributivi per i datori di lavoro.

Il periodo massimo di esclusione dai benefici è di 24 mesi, ed è collegato alle violazioni più gravi come:

omicidio colposo commesso con violazione delle norme anti infortunistiche (art. 589 co.2 c.p.);

intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.).

Il periodo di esclusione di 18 mesi è invece previsto per il reato di cui all’art. 590 co. 3, ovvero lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

12 mesi invece sono previsti per le violazioni legate a: mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mancata consegna del DVR all’RSPP, mancate informazioni sulla sicurezza ai subappaltatori e ai dipendenti in smartworking; mancata vigilanza e controllo sulla manutenzione, cura e pulizia dei luoghi di lavoro. Inoltre datore di lavoro e dirigente sono puniti per le violazioni in tema di impianti elettrici e apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre all’attrezzatura per svolgere il lavoro. Stesso periodo di esclusione per violazioni sulla sicurezza nei cantieri mobili, segnaletica di sicurezza, movimentazione merci, utilizzo di terminali, esposizione ad agenti fisici, sostanze pericolose, agenti chimici e lavoro sotterraneo.

Un periodo di 8 mesi di esclusione dai benefici è previsto per i datori di lavoro che occupano lavoratori irregolari, e di 6 mesi nel caso di mancata emersione del lavoratore irregolare e per mancanza della patente a punti o di documento equivalente. Esclusione infine dai benefici per massimo 3 mesi nel caso di violazione degli orari massimi di lavoro e delle pause nonché per ogni altra violazione penale in tema di sicurezza sul lavoro non contemplata negli articoli precedenti.

Quali sono allora le aziende maggiormente a rischio? Quelle che hanno maggiori problemi di sicurezza sul lavoro legate proprio al tipo di attività svolta, quindi aziende edili, di trattamento e gestione rifiuti e aziende agricole.

Avv. Mariagrazia Chianura

Avv. Mariagrazia Chianura

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Avv. Mariagrazia Chianura

Avvocato Specializzato in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.