DECRETO GREENWASHING: COSA CAMBIA DAL 27 SETTEMBRE NELLA COMUNICAZIONE SULLA SOSTENIBILITA’?

A hand painted green holds a fresh plant sprout against a light background, symbolizing growth and sustainability.

Il 27 settembre entra in vigore in Italia il d. lgs. 30/2026 che ha recepito la Direttiva UE del 2024 sulla lotta al greenwashing, ovvero a quelle pratiche di comunicazione ingannevole che presentano un prodotto/azienda/marchio come sostenibile, in mancanza di una reale e documentabile sostenibilità.  Dal 27 settembre quindi non si potranno più utilizzare in maniera superficiale termini come “green”, “sostenibile”, “eco-friendly” e simili, senza incorrere in sanzioni pesanti, che possono arrivare fino a un massimo di 10 Mln di euro.

Nel dettaglio:

  • Le c.d. etichette di sostenibilità (disegni, loghi, simboli) che siano ricollegabili alla sostenibilità non potranno essere utilizzate se non accompagnate da certificazioni riconosciute.  
  • Le pubblicità non potranno utilizzare i termini “sostenibile”, “eco-firendly”, “green”, e simili,, se non in presenza di criteri verificabili e riscontrabili circa la reale sostenibilità di quel prodotto/marchio;
  • La comunicazione del prodotto/marchio dovrà essere realmente proporzionata alle sue caratteristiche, e sarà vietato il ricorso a una comunicazione ingannevole o più favorevole al prodotto/marchio;
  •  Non potranno essere comunicati come miglioramenti ambientali, le pratiche già previste per legge, come nel caso della scritta “RICICLABILE” (in quanto tutti i prodotti devono essere riciclabili);
  • Nel caso di impronta di carbonio, non si potrà più utilizzare la generica dicitura “carbon neutral”: il solo possesso di crediti di carbonio, non è più sufficiente per dichiarare una “impronta zero”;
  • Stesso ragionamento per gli impegni futuri: non si potrà più dichiarare genericamente i propri obiettivi di sostenibilità per il 2030, 2040, 2050, ma si dovrà documentare con un piano di investimenti, risorse destinate, crono programma, scadenze e verifiche.

Le dichiarazioni ESG assumono quindi una veste ufficiale, con conseguenze anche sul piano giuridico.

Il ruolo di controllo sulle pratiche ingannevoli, trattandosi di Codice del Consumo, spetterà all’AGCOM, che potrà sanzionare la società con sanzioni amministrative che arrivano fino a 10 MLN di euro. E i consumatori potranno comunque agire per il risarcimento del danno nel caso di pubblicità ingannevole.

Il greenwashing quindi, può diventare un nuovo punto debole per le aziende: in questo il Modello di Gestione 231 e l’Organismo di vigilanza svolgono una essenziale attività di controllo, sia nella fase di risk assessment che in quella periodica successiva, che può  evitare di far incorrere nelle violazioni del nuovo decreto, scongiurando sanzioni amministrative estremamente pesanti.  

Avv. Mariagrazia Chianura

Avv. Mariagrazia Chianura

Autore

Avv. Mariagrazia Chianura

Avvocato Specializzato in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico.